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Coronavirus, le tabaccherie possono chiudere o fare orario ridotto. La decisione

Maggiore flessibilità per le tabaccherie in questo periodo di emergenza coronavirus. I dettagli sono contenuti in una nota dei Monopoli pubblicata e firmata dal direttore Marcello Minenna. Si tratta di una flessibilità che riguarda sia la possibilità di chiusura, che la modulazione degli orari. “In riferimento alle precedenti disposizioni in materia di apertura delle rivendite di generi di monopolio cui sono state fornite istruzioni in ordine alle modalità operative da adottare per la gestione delle richieste di chiusura avanzate dai titolari di rivendita di generi di monopolio derivanti dall’attuale situazione di emergenza sanitaria, si precisa quanto segue”.

“In particolare si rende opportuno alla luce delle successive istruttorie espletate da questa Amministrazione e dell’impatto socio-sanitario e emergenziale che la crisi sanitaria continua a determinare alla luce di una valutazione precauzionale finalizzata a contenere la diffusione del contagio, fornire istruzioni con riferimento alle fattispecie del titolare di rivendita di generi di monopolio che intenda chiudere l’esercizio o ridurre l’orario anche laddove non sussistano accertati profili sintomatici o patologici, in considerazione delle mutate esigenze riscontrate sul territorio nazionale”. (Continua a leggere dopo la foto)


“Al fine di individuare misure che consentano di conciliare l’interesse primario della tutela della salute pubblica con quella del mantenimento del servizio, – si legge ancora – atteso che il servizio di vendita di generi di monopolio, ai sensi delle disposizioni vigenti, riveste carattere di essenzialità, i titolari delle rivendite rientranti nelle fattispecie di cui sopra potranno sospendere le relative attività, previa comunicazione all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.

A seconda delle esigenze, quindi, il tabacchi può chiudere l’esercizio comunicando la decisione all’ufficio dei Monopoli. “Tale comunicazione – si legge nella nota – dovrà essere corredata di autocertificazione, come da modello allegato, relativamente alla sussistenza di motivi precauzionali di protezione della salute pubblica collegati all’ emergenza sanitaria o di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria riguardanti l’esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi. Al fine di garantire il servizio di distribuzione dei generi dimonopolio, il rivenditore, laddove munito di distributore automatico, sarà tenuto a garantirne il corretto e tempestivo rifornimento”. (Continua a leggere dopo la foto)

“In mancanza di tale dispositivo o in caso di non funzionamento dello stesso, il rivenditore, dovrà apporre in ogni caso apposito avviso con indicazione dell’ubicazione dei distributori attivi più vicini o di rivendite aperte. I giorni di chiusura, comunicati secondo le modalità di cui sopra, saranno considerati come chiusura per forza maggiore. Le Associazioni di categoria sono pregate di garantire, tramite i loro associati, una turnazione atta a consentire l’apertura di esercizi che assicurino una facile raggiungibilità da parte della clientela”. Grazie a queste informazioni i cittadini avranno quindi la possibilità di acquistare i prodotti e non ci sarà alcun motivo di creare code e affollamenti al di fuori dei negozi aperti. (Continua a leggere dopo la foto)

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“È altresì riconosciuta, per le rivendite che non intendano avvalersi della facoltà di cui sopra, la possibilità di seguire l’orario ordinario (nel qual caso non occorre alcuna comunicazione) ovvero un orario ridotto previa comunicazione all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente. Nell’ipotesi da ultimo indicata, il rivenditore è tenuto ad apporre apposito avviso all’utenza circa l’orario di apertura, non inferiore comunque alle cinque ore giornaliere e a produrre apposita autocertificazione secondo modello allegato attestante l’impossibilità di apertura secondo l’orario ordinario a causa di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria riguardanti l’esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi. Di tanto si darà atto nella Direttiva n.4 e si procederà ad adeguata informativa redatta dalla Direzione Tabacchi ed inviata alla Direzione Affari generali per la pubblicazione sul sito dell’Agenzia”.

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