Per molti, soprattutto i neopatentati, la revisione auto è una parola semisconosciuta. Uno di quei termini che si è sentito dire, ma del quale non si conosce perfettamente il significato: uno di quelli alla stregua di “tagliando”, ma attenzione, le due cose sono completamente diverse (entrambe importanti, certo, ma sostanzialmente differenti). Cos’è quindi la revisione? Ogni quanto fare deve essere fatta? Come trovare il centro revisioni più vicino? Tutte domande che in genere facciamo ad amici e parenti e che adesso, finalmente, potete anche conoscere tramite questo articolo. Iniziamo col dire che non dobbiamo mai arrivare a “revisione scaduta”, ovvero non dobbiamo mai aspettare di esaurire i giorni a nostra disposizione per effettuare il controllo. La prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione. I successivi controlli devono essere effettuati invece con scadenza biennale e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 anche a motoveicoli e ciclomotori. La revisione diventa invece obbligatoria farla ogni anno per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze. Tutti i veicoli che sono stati riconosciuti di interesse storico e collezionistico devono essere sottoposti a revisione auto ogni 2 anni. In particolare, tutti quelli immatricolati dopo il 1 gennaio 1960 possono fare la revisione nei centri privati mentre quelli immatricolati precedentemente possono rivolgersi solo agli uffici della Motorizzazione Civile. Dove? Nei centri revisioni convenzionati, in genere presenti in ogni città e paese (sia come enti autonomi che in appoggio ad officine meccaniche autorizzate), basterà cercare su google per avere una risposta esaustiva. (Continua dopo la foto)

In sintesi per le autovetture nuove l’obbligo di revisione scatta solo dopo 4 anni in occasione del primo controllo e successivamente ogni due. Ricordate bene una regola base: un veicolo non sottoposto a revisione non può e non deve circolare, nemmeno per recarsi in motorizzazione o a un centro revisioni. Anche perché in caso d’incidente con colpa l’assicurazione risarcirà comunque il danno eventualmente provocato, ma, salvo diverse disposizioni contrattuali, avrà il diritto di rivalersi sull’assicurato. Durante la revisione, oltre alla verifica della congruità fra il numero di telaio e la targa riportata sulla carta di circolazione, sono controllati i gas di scarico, la rumorosità, la dotazione, l’efficienza dei dispositivi, l’assenza di corrosione e di eccessivi danni sulla carrozzeria, il funzionamento di clacson e luci nonché dell’impianto frenante e dello sterzo, l’efficienza delle cinture di sicurezza. Inoltre, vengono anche analizzate l’integrità di retrovisori e cristalli oltre all’idoneità degli pneumatici. Il costo può variare dai 45,00€ (in motorizzazione) ai 66,80€ (officine autorizzate). (Continua dopo le foto)

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Quando la revisione auto dà esito negativo, sul documento di circolazione viene apposto l’esito “ripetere”, seguito dal codice dell’anomalia riscontrata (1 freni, 2 sterzo (cuscinetti, stato, giochi), 3 visibilità (vetri, specchi, tergicristallo), 4 luci (efficienza, orientamento), 5 ruote, assi, sospensioni, 6 telaio (carrozzeria, porte), 7 equipaggiamenti (cinture, avvisatore acustico eccetera), 8 effetti nocivi (rumori, gas di scarico), 9 particolari per veicoli di categoria M2 e M3, 10 identificazione del veicolo (targa, telaio). Se si tratta di “esito sospeso” è possibile portare il veicolo in officina nella stessa giornata per il ripristino (la circolazione in altri giorni, salvo quello della revisione, comporta la multa da 1.941 euro e il fermo del veicolo per 90 giorni). Se invece si tratta di “esito ripetere” è possibile circolare per un mese purché si sia provveduto al ripristino dell’efficienza. Trascorso il mese scatta la sanzione da 1.941 euro più il fermo del veicolo per 90 giorni. Raccomandiamo massima prudenza e attenzione perché vige la regola “tolleranza zero” se la revisione risulta scaduta. Meglio andarci piano, in tutti i sensi.
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