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Ucraina, i nostri militari devono partire se l’Italia viene coinvolta? Le regole

La guerra tra Russia e Ucraina sta spaventando il mondo intero, ma soprattutto ovviamente l’Unione Europea e quindi anche l’Italia. E in queste ore si sta cercando anche di fare chiarezza su chi dovrebbe partire dalla nostra nazione, nel caso in cui le cose dovessero degenerare e dunque dovessimo essere coinvolti in prima linea. E sono anche stati diffusi i casi di esenzione per i nostri connazionali. A chiarire tutto ci pensa indubbiamente l’articolo 52 della Costituzione della Repubblica.

Per quanto riguarda questo articolo, “l’arruolamento in Italia quindi, si divide in obbligatorio e volontario, ambo le fattispecie sono previste e normate dal predetto codice. Per quanto riguarda il servizio di leva il nuovo codice limita l’operatività della coscrizione obbligatoria, o meglio la sua attuazione, alle condizioni riportate in tale norma all’art. 1929, in particolare al comma 2. ll servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni”.

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E questa regola per l’Italia scatta nei casi che vi riferiamo ora: “Se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione; se una grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate”. Ovviamente bisognerà riuscire a superare delle visite mediche. Inoltre, “la competenza alla formazione delle liste di leva è dei comuni italiani, nelle quali vengono a essere iscritti i cittadini italiani di sesso maschile all’anno del compimento del loro 17º anno di età e, in caso di ripristino della leva, suscettibili di chiamata a visita al compimento del 18º anno di età ma comunque non oltre il 45º anno”.

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Ma esistono anche dei casi nei quali la persona è esentata dal partire in guerra per l’Italia. Ecco chi non partecipa all’eventuale conflitto: “figlio o fratello di militare deceduto in guerra; fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio; orfano di entrambi i genitori (primogenito); vedovo o celibe con prole; arruolati con prole; unico fratello convivente di disabile non autosufficiente; primo figlio maschio di genitore invalido per servizio o caduto in servizio; rinvii per motivi di studio; terzo (o successivo) figlio maschio se (almeno) due fratelli avevano già assolto completamente il servizio di leva; responsabile diretto della conduzione di impresa familiare”.

E infine, come riportato dal sito ‘Piudonna’ che ha fornito queste preziose informazioni, ha aggiunto che c’è anche l’esenzione “qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione e potessero altresì essere dispensati i cittadini che versassero in difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative”.


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