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La legge favorisce l’istituzione di cimiteri per animali di affezione nel territorio ligure, dettandone i criteri e disciplinandone le modalità privilegiando l’iniziativa privata ed associativa.
Il testo prevede che nei futuri cimiteri per animali di affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa statale ed europea.
L’istituzione dei cimiteri per animali è soggetta all’autorizzazione del Comune competente per territorio secondo le procedure definite dalla Giunta regionale attraverso un apposito regolamento di attuazione.
I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L’autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.