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Mai più “Stefano Cucchi”, ecco le nuove regole per la polizia…

Troppi sono i casi per non intervenire. Perché una cosa è l’impegno sacrosanto nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblica e un’altra è esagerare con la violenza nell’esercizio della propria funzione. È per questo che – svela Fiorenza Sarzanini sul Corriere –  i vertici del Dipartimento della sicurezza hanno ritenuto necessario accelerare l’entrata in vigore delle nuove norme. Le abbiamo sintetizzate in otto punti: 


1) L’uso della forza deve essere sempre proporzionato al grado di resistenza e violenza del soggetto interessato e deve cessare non appena lo stesso abbia desistito.

2) La fase di coazione fisica deve essere limitata al tempo strettamente necessario perché il soggetto alterato può presentare una soglia del dolore molto superiore alla media.

3) È vietata ogni forma di accanimento nell’utilizzo dei mezzi di coazione fisica.

4) In caso di soggetti alterati l’approccio deve essere maggiormente caratterizzato dalla gradualità dell’intervento privilegiando, ove possibile, l’azione di dialogo e persuasione.

5) Si può procedere all’ammanettamento quando è strettamente necessario per respingere una violenza o vincere una resistenza o per impedire la consumazione dei reati e quando è richiesto dalla pericolosità del soggetto, dal pericolo di fuga o da circostanze ambientali che ne rendono difficile l’esecuzione, sempre nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona. 
6) Lo sfollagente deve essere utilizzato come strumento di difesa-offesa e non deve essere considerato come mezzo punitivo; deve essere impiegato con decisione, mai con brutalità; deve essere adoperato indirizzando i colpi agli arti superiori e inferiori, mai al capo, al volto e a tutte le parti vitali del corpo.

7) L’operatore deve astenersi dall’utilizzo della sfollagente nei confronti di persone inermi che abbiano desistito in maniera evidente dalla propria azione violenta oppure siano in posizione tale da non nuocere e non realizzino alcuna forma di resistenza.

8) Non si può sparare in caso di fuga del soggetto a meno che non sia effettuata mettendo in pericolo l’incolumità degli altri. 

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