Non è punibile chi ruba per fame. La Corte di Cassazione ha annullato completamente la condanna per furto inflitta dalla Corte di Appello di Genova a un giovane straniero senza fissa dimora, con la motivazione che “il fatto non costituisce reato“ affermando che non è punibile chi, spinto dal bisogno, ruba al supermercato piccole quantità di cibo per “far fronte” alla “imprescindibile esigenza di alimentarsi”.
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Con questo verdetto la Suprema Corte ha giudicato legittimo non punire un furto per fame del valore di 4 euro per würstel e formaggio. Per i giudici di merito, non c’è dubbio, la condotta, confermata dalla segnalazione di un “cliente” che lo aveva notato mentre si impossessava dei generi alimentari nascondendoli sotto la giacca, è valutabile come furto.
Un addetto alla sicurezza del supermercato lo aveva visto nascondere del cibo nelle tasche e lo ha fermato alla cassa.
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La contestata recidiva non sarebbe inoltre, nel caso in esame, secondo il procuratore, un buon motivo per negare l’applicazione dell’articolo 131 bis Cp, vale a dire la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il senzatetto aveva soldi per pagare soltanto i grissini, che ha acquistato regolarmente, mettendosi invece in tasca wurstel e formaggio.
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Ma l’appello in Cassazione ha fatto sì che ora la condanna venisse annullata, ed il senzatetto tornasse libero. Ora la Cassazione ribaltato tutto: “quello compiuto dall’homeless è stato sì un “furto consumato” e non un tentato furto” ma – hanno deciso i supremi giudici – “la condizione dell’imputato e le circostanze in cui è avvenuto l’impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata e imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità”.
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